Con nota n. 6078 del 6/4/2018, il Miur provvede a riesaminare la decisione da noi fortemente contestata di escludere i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e delle scuole secondarie di primo ciclo dalla presidenza degli esami di Stato del secondo ciclo. La nota, che fa seguito all’incontro del 30 marzo, dichiara infatti che anche i dirigenti precedentemente esclusi possono presentare domanda agli Usr, sebbene in modalità cartacea.
Tuttavia, la possibilità concessa è di fatto immediatamente negata nelle righe successive: la nota prosegue infatti inserendo una serie di impossibili vincoli e condizioni nella individuazione del sostituto del dirigente scolastico negli esami di primo ciclo. Da un lato dunque si riconosce il diritto dei dirigenti scolastici del primo ciclo ad aspirare alla presidenza delle Commissioni d’esame, dall’altro si creano condizioni il cui soddisfacimento è nella sostanza assai improbabile. Infatti, nella nota di chiarimento si afferma che il dirigente scolastico deve individuare il proprio sostituto tra i docenti di scuola secondaria che abbiano già svolto la funzione di Presidente di Commissione per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione e che non siano impegnati negli esami.
Non si comprende il motivo di tale limitazione, dal momento che non è certo prevista neppure nel caso di docenti di scuola secondaria individuati come Presidenti negli esami nel secondo ciclo. Si tratta evidentemente di una condizione che non ha nessun riscontro nella normativa e la cui definizione non potrà che avere conseguenze anche nella sostituzione del dirigente in caso di reggenza o di assenza per malattia. Non si comprenderebbe infatti perché le condizioni professionali elencate dovrebbero valere per i docenti che sostituiscono i dirigenti impegnati nel secondo ciclo e non anche i dirigenti che hanno in affidamento una scuola in reggenza o che sono assenti per malattia o altro impedimento. Le diverse casistiche infatti producono lo stesso effetto e cioè la sostituzione del dirigente scolastico nello svolgimento della medesima funzione di Presidente di Commissione.
La Cisl Scuola, insieme a Flc Cgil e Uil Scuola Rua, ha pertanto scritto all’Ufficio di Gabinetto e al Direttore generale degli Ordinamenti, chiedendo chiarimenti e ritenendo che la condizione indicata – se proprio la si vuole considerare – possa eventualmente essere intesa come un motivo di preferenza nell’individuazione del sostituto ma non certamente come un requisito necessario.
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