Cisl Nazionale. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, a.s. 2017/18, siglata l’iptesi di CCNI

E’ stato sottoscritto, in serata al Miur, l’ipotesi di CCNI sulle “utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”, per l’a.s. 2017/18. L’ipotesi è stata siglata dalle cinque organizzazioni sindacali rappresentative.

Confermata in toto la parte relativa al personale ATA ed educativo.

Per i docenti restano valide le disposizioni sulle utilizzazioni mentre sono proposti alcuni cambiamenti per le assegnazioni provvisorie. In particolare, queste le novità.

  • Nella provincia di titolarità si potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria per i seguenti motivi:
    a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
    b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
    c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
    d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b).
  • Potranno inoltre produrre domanda di assegnazione provvisoria nella nuova provincia ottenuta con la mobilità 2017/2018, per il comune di assistenza, coloro che hanno beneficiato della precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI 11.4.2017, ma su comune diverso rispetto a quello di assistenza.
  • Chi è entrato nella provincia nella quale sussistono i motivi (lettere a-b-c-d) non può chiedere l’assegnazione provvisoria per altro comune anche se diverso da quello per il quale sussistono i motivi.
  • Assegnazione provvisoria per altra provincia. L’assegnazione provvisoria interprovinciale può essere richiesta per la provincia per quale sussistano i motivi (lettere a-b-c-d) da chi ha presentato domanda di mobilità senza ottenerla, ovvero non ha presentato domanda di mobilità.
  • Potranno inoltre chiedere l’assegnazione provvisoria per la provincia per la quale sussistano i motivi (lettere a-b-c-d) o per la quale si aveva diritto alle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI sulla mobilità, coloro che con i movimenti 2017/2018 abbiano ottenuto una diversa provincia.
  • Potranno chiedere l’assegnazione provvisoria, infine, anche fuori provincia, coloro che, pur avendo ottenuto il trasferimento, abbiano motivi (lettere a-b-c-d) sopraggiunti dopo la scadenza delle domande di trasferimento.