Col D.M. 259 del 30 settembre 2022 vengono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento delle nuove graduatorie regionali per l’assunzione su posti di sostegno secondo quanto previsto dalle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 al DL 126/2019 – disposizioni non applicate nei successivi due anni, nei quali per la copertura dei posti di sostegno residui sono state utilizzate le GPS di I fascia – e riproposte in via transitoria (fino al 2025) dal DL 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
In sostanza, si prevede la costituzione di graduatorie regionali, di durata biennale, alle quali possono accedere i docenti che, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda, siano in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado di scuola. Da tali graduatorie, come fin qui avvenuto dalle GPS di I fascia, si attingerà per il conferimento di contratti annuali – con possibile conferma in ruolo l’anno successivo – sui posti che risultano vacanti una volta concluse tutte le normali procedure di assunzione a tempo indeterminato (compresa la call veloce).
Le graduatorie saranno costituite sulla base dei titoli dichiarati dagli aspiranti, valutati ai sensi della TABELLA A/7 dell’O.M.120/22 (GPS I fascia sostegno).
Ai fini dell’immissione in ruolo, i candidati destinatari dei contratti annuali svolgeranno il percorso di formazione e prova con test finale (come previsto dal recente DM 226/2022), superato il quale sosterranno una prova disciplinare consistente in un colloquio di idoneità volto a verificare, in relazione ai programmi vigenti dei concorsi ordinari specificamente relativi ai posti di sostegno, il possesso delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata.
Superati con esito positivo il percorso annuale di formazione e prova la prova disciplinare, il docente sarà assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo.
Il mancato superamento del percorso di formazione e prova in servizio comporta la sua ripetizione nell’anno scolastico seguente; il giudizio finale negativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura, con l’impossibilità di accedere successivamente alla medesima graduatoria, anche in regione diversa.
La CISL Scuola aveva espresso a suo tempo le proprie riserve sull’attivazione di una procedura della quale non si comprende la ragion d’essere, essendo stata già efficacemente sperimentata, con esiti positivi, la modalità di assunzione dalle GPS di I fascia. Come sostenuto in sede di informativa sulla bozza di decreto, ad avviso della CISL Scuola sarebbe stato senz’altro più opportuno confermare la procedura di assunzione da GPS, senza prevedere l’attivazione di uno strumento analogo ma che, applicato su un ambito territoriale molto più esteso, comporta evidenti ripercussioni di maggiore e ingiustificato disagio per gli interessati.
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