La Corte Costituzionale con la sentenza n. 158/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3 del Dlgs 151/2001 affermando che l’indennità di maternità può essere fruita anche dalla madre che sia stata assente dal lavoro per oltre 60 giorni per assistere il familiare disabile.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, il congedo straordinario non pregiudica l’indennità di maternità. In particolare, nel calcolo dei 60 giorni, tra l’inizio della maternità e la fine del rapporto di lavoro, periodo che assicura il diritto all’indennità, non si deve tenere conto – al pari di quanto avviene nei casi di malattia e gli infortuni – dei giorni di congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità.
In allegato il testo della sentenza e la nota di commento
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