L’Istituto della negoziazione assistita è uno strumento finalizzato alla definizione stragiudiziale delle controversie, con chiare finalità deflattive del contenzioso.
Il Legislatore, invero, all’art.3 comma I del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, disciplinando le ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria, così dispone: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del dannoda circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale(…)”.
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