Supplenze ATA, proroghe contratti: le note MIUR

Trasmettiamo, in allegato la nota MIUR prot. 21703  del 09/05/2019,  con la quale vengono richiamate le disposizioni dell’art. 1 comma 7 del regolamento supplenze del personale ATA e le istruzioni impartite con nota prot. 8556/2009, in allegato, sulle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA.

L’Amministrazione ribadisce che le proroghe devono essere richieste dai DS agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione, nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.

Facciamo presente che, secondo noi, le motivazioni proposte dal MIUR  in parentesi siano un refuso  (in quanto non ci sono aggiornamenti delle graduatorie di istituto per l’a.s in corso) e quindi  riteniamo che qualsiasi motivazione possa pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi sia da considerare valido ai fini della richiesta di proroga da parte dei DS.

NOTA prot. 21703  del 09/05/2019

Nota prot. 8556/2009