TFA sostegno, alcuni chiarimenti in una nota MIUR

Siamo venuti a conoscenza della pubblicazione da parte del MIUR di una nota di  chiarimento, in allegato,  relativa  alla procedura concorsuale di specializzazione sul sostegno a.s. 2018/19. Tale nota, comunque pubblicata  con notevole ritardo,   non risolve alcuni nodi cruciali più volti da noi rappresentati  al Ministero.

I chiarimenti riguardano:

ITP

E’ stato confermato che fino all’anno scolastico 2024/25 il titolo di accesso alle prove è il diploma di maturità così come indicato nella Tabella B del  DPR 19/2017 e successive modifiche

Ammissione in soprannumero:

Disabili:

– I candidati con disabilità grave sono esonerati dalla prova preselettiva e potranno essere ammessi in soprannumero alla prova scritta.

– Ai fini della formazione della graduatoria finale della prova preselettiva, ai suddetti potrà essere assegnato il massimo del punteggio.

Sono altresì ammessi in soprannumero:

– i candidati che hanno sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non siano iscritti al percorso.

– i candidati che sono risultati vincitori di più procedure e hanno esercitato le relative opzioni.

– i candidati  che sono risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Annualità di servizio e compatibilità con altri corsi:

– Oltre al titolo di accesso in  una classe di concorso di scuola di I o II grado, le tre annualità di servizio richieste possono essere state svolte anche in  gradi diversi e pertanto non necessariamente nello stesso grado di scuola e nella relativa classe di concorso per cui si presenta la domanda.

Incompatibilità frequenza corsi:

– La frequenza ai corsi di TFA sostegno è incompatibile con qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione dei crediti formativi universitari o accademici da qualsiasi Ente erogato,  in Italia o all’Estero

 

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