TRACCIABILITA’ ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO E PRO LOCO

L ‘Agenzia delle Entrate, con propria risoluzione n°102 del 19/11/2014, ha affermato che l’obbligo di tracciabilità previsto dall’art 25 comma 5 della legge 13 maggio 1999 n 133 si applica anche alle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro -loco.

L’art 25 comma 5 della legge 133/99   impone che i pagamenti effettuati a favore di società , enti ed associazioni sportive dilettantistiche ed i  versamenti da questi operati, se di importo superiore ad 1.000.000 delle vecchie lire ovvero 516.46€ sono ” eseguiti tramite c/c bancari, postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

L’ art 25 predetto si applica anche agli enti destinatari della legge 398/91 a prescindere dal fatto che i medesimi risultino o meno destinatari delle altre ” disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche”.

In definitiva l’art 25 coma 5 della legge 133/99 impone il ricorso a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle movimentazioni di denaro al fine di garantire efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria e si applica non solo ai soggetti richiamati dal medesimo articolo 25 legge 133/99 ed a quelli cui siano state espressamente estese “le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche” (società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente riconosciute, senza fini di lucro) ma anche alle associazioni senza fini di lucro ed alle pro loco perchè destinatarie della legge 398/91.