Secondo quanto si apprende per le vie brevi dal Ministero, anche per i contratti stipulati dal personale ATA sui posti COVID ex art.231bis D.L. 34/2020 sarà eliminata la clausola risolutiva. La risoluzione anticipata del contratto senza indennizzo in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, originariamente prevista, è stata cancellata in sede di conversione in legge del D.L. 104/2020. Tutto il personale, dunque, non è più licenziabile in caso di sospensione delle lezioni in presenza.
Con avviso al SIDI – COOPERAZIONE APPLICATIVA con NOIPA, era stata data notizia dell’avvenuta modifca dei contratti con eliminazione della clausola solo per docenti e personale educativo. La funzione con la modifica del contratto anche per gli ATA verrà rilasciata al più presto.
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