Dirigenza, linee guida per il rinnovo del CCNL

LINEE GUIDA PER IL RINNOVO DEL CCNL

AREA DELLA DIRIGENZA – COMPARTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA

Quale dirigenza

La professionalità del dirigente scolastico si articola in compiti di indirizzo, gestione e coordinamento in una scuola che è Comunità educante, che – utilizzando le parole del Presidente della Repubblica – contribuisce, in misura determinante, a far crescere la personalità dei giovani, a radicare i loro valori, a definire e consolidare le loro speranze, a metterne alla prova intelligenza, socialità, creatività. Vi si prepara il domani della nostra civiltà e della nostra democrazia. A scuola si disegna il futuro. Dall’idea di scuola e dal valore e significato che le si attribuisce, discende anche l’idea di dirigenza. La dirigenza scolastica è a pieno titolo una dirigenza dello Stato, declinata secondo le specifiche peculiarità del servizio istruzione. Il profilo del dirigente scolastico definito nel contratto deve pertanto essere coerente rispetto ai compiti assegnati e alla specificità della funzione.

Il valore del Contratto
Il CCNL è lo strumento essenziale di riconoscimento e tutela dei diritti dei lavoratori.
In tal senso oggi l’accordo politico di Palazzo Vidoni e la conseguente modifica del Testo Unico sul Pubblico Impiego permettono di ricondurre alla regolazione contrattuale tutti gli istituti pertinenti al rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici ed in particolare quelle materie che l’evoluzione del quadro degli interventi legislativi ha sottratto alla contrattazione. L’invasività delle leggi degli ultimi anni in materia di salario, incarichi dirigenziali, mobilità dei dirigenti, formazione e valutazione è causa di scarsa trasparenza ed è fonte di contenzioso; la fonte contrattuale deve essere un punto di riferimento chiaro in tema di doveri, opportunità e diritti, affinché questi ultimi siano pienamente
esigibili.
Si dovrà inoltre intervenire sulle dinamiche che determinano l’ampia differenziazione retributiva a livello regionale attualmente rilevabile sulla retribuzione di posizione parte variabile e sulla retribuzione di risultato, stabilendo con maggiore esattezza le materie demandate sia alla contrattazione integrativa nazionale che a quella regionale.

La retribuzione dei dirigenti scolastici
Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza salariale.
Se l’intero comparto ha subito tagli, il risparmio realizzato dallo Stato sui dirigenti scolastici, dal 2011/12 ad oggi, è pari a oltre un miliardo e 175 milioni di euro (lordo Stato) derivanti dalla sottrazione della RIA dal Fun, dalla riduzione del numero dei dirigenti in servizio, dall’assegnazione delle scuole in reggenza e dalla riduzione del numero delle presidenze a causa del dimensionamento.

Abbiamo così assistito al paradossale fenomeno che a un decremento degli organici è corrisposta una diminuzione della retribuzione, con contestuale aumento delle responsabilità attribuite a ciascun dirigente.
La CISL SCUOLA ha a più riprese denunciato la situazione di evidente penalizzazione retributiva sia rispetto alle retribuzioni dei colleghi nell’Unione europea sia rispetto alla dirigenza pubblica italiana, alla quale i dirigenti scolastici rivendicano con forza l’equiparazione almeno della posizione parte fissa all’interno del nuovo comparto.
Per questo obiettivo dovranno essere impegnate tutte le risorse disponibili, così come previsto in legge di bilancio.
È inoltre da risolvere la sperequazione retributiva interna alla categoria, che vede tuttora ben tre livelli salariali a fronte dello svolgimento delle stesse funzioni.

L’autonomia del dirigente scolastico
La dirigenza scolastica deve poter svolgere la propria funzione nel quadro dell’autonomia scolastica nel rapporto con gli altri soggetti dell’Amministrazione. L’autonomia e l’indipendenza dei dirigenti scolastici deve poter essere esercitata senza timori di assoggettamento da parte del MIUR e dei Direttori Generali Regionali. Per questo i dirigenti scolastici debbono essere messi al riparo da unilaterali e arbitrarie applicazioni del contratto. Per assicurare trasparenza, equità e oggettività alle condizioni e ai carichi di lavoro, debbono essere definiti attraverso il CCNL vincoli e criteri per rendere omogenea sul territorio nazionale la regolazione del rapporto di lavoro per gli aspetti
demandati alla contrattazione decentrata.

Quali responsabilità?
Occorre inoltre sciogliere nel contratto, per quanto possibile, nodi e difficoltà derivanti dalla sovrapposizione delle responsabilità e dalla non chiara regolazione delle competenze.
Il contratto deve contribuire a circoscrivere le responsabilità e a definire con chiarezza doveri e diritti, nella direzione della semplificazione delle richieste amministrative. Inoltre occorre intervenire per una più chiara individuazione del regime delle responsabilità poste in capo al dirigente scolastico nella sua qualità di datore di lavoro ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, nella direzione della effettiva sostenibilità.
E’ necessario rivedere il regime di onnicomprensività e definire con chiarezza quali incarichi retribuiti possano essere conferiti e quali siano obbligatori per i dirigenti scolastici. Per gli incarichi aggiuntivi, il contratto collettivo di lavoro dovrà prevedere anche l’eventuale importo ed individuare la relativa copertura finanziaria.

Lo stress lavoro correlato
La situazione lavorativa dei dirigenti scolastici è stata ulteriormente aggravata dalla riduzione dell’organico e del numero dei dirigenti scolastici in servizio (pari a 6713 unità), nonostante il sostanziale mantenimento della popolazione scolastica (ca 8.000.000) e delle sedi di erogazione del servizio (ca. 41.000). Nel contratto devono essere chiaramente indicate modalità per la valutazione dello stress lavoro correlato, a tutela della salute dei dirigenti scolastici.

Nello specifico:
Dovranno essere ricondotte all’alveo della contrattazione materie come valutazione e formazione. La modifica all’art. 40 del d.lgs. 165/2010 ha demandato alla contrattazione collettiva la disciplina del “rapporto di lavoro”, e non più solo “i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro”. Possono pertanto rientrare nelle relazioni sindacali materie quali la valutazione e la formazione continua. A tal fine può essere utilizzato anche il potere derogatorio previsto all’art. 2 c. 2 del d.lgs. 165/2001: “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.” In tal senso anche il riferimento ai limiti previsti dalla legge è attenuato dall’eliminazione dell’aggettivo esclusivi presente nel precedente testo. Pertanto potranno essere, ad esempio, oggetto di negoziazione i contenuti della Direttiva 36/2016 e delle Linee guida e della strumentazione di attuazione. Quanto detto per la valutazione vale a maggior ragione per la formazione continua, tipicamente elemento essenziale del rapporto di lavoro. Si ritiene debbano essere formalmente recepite tra i modelli della partecipazione le diverse forme di relazione sindacale introdotte dalle modifiche su tali materie al d.lgs. 165/2001. Dovranno essere specificate le materie oggetto di informazione e di confronto e le materie oggetto di contrattazione chiarendo per queste ultime l’ambito territoriale.

FERIE E FESTIVITA’
La disciplina concerne la regolazione dei periodi di fruizione delle ferie in relazione alla peculiare calendarizzazione di decorrenze e termini delle attività del calendario scolastico. Oggetto di specifica regolazione dovranno essere le modalità di sostituzione del dirigente scolastico durante le ferie.

ASSENZE PER MALATTIA
Anche in questo caso occorre prevedere una specifica regolazione delle sostituzioni del personale dirigente scolastico, individuando soluzioni che possano anche andare oltre la chiara determinazione dei vincoli temporali per l’attribuzione della reggenza.INCARICHI aggiuntivi
Occorre rivedere la declaratoria degli incarichi aggiuntivi obbligatori di cui all’art. 19 del CCNL 2006 area V, alla luce delle intervenute modifiche del quadro normativo generale che hanno ulteriormente aggravato il cumulo delle responsabilità attribuite al dirigente scolastico, con particolare riferimento agli oneri di trasparenza e pubblicità ed alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’attuale disciplina si è dimostrata farraginosa, di dubbia interpretazione, di difficile controllo. Questo ha implicato che la sua applicazione abbia presentato forti carenze e apportato modesti contributi ai Fondi regionali. E’ senza dubbio necessaria una semplificazione delle diverse tipologie di incarico e la precisa classificazione delle stesse. In particolare alcune deleghe sono conferite anche da Enti locali e deve essere chiarito se vi sia o meno obbligatorietà nell’accettazione di questi incarichi.

FUN
Occorre provvedere al finanziamento del FUN ed ad un chiarimento circa la finalizzazione e la consistenza percentuale della retribuzione di risultato.
Dovrà essere prevista una specifica fonte di finanziamento degli incarichi di reggenza che non debbono essere tratti dalla retribuzione di risultato in quanto non attinenti agli ordinari compiti dirigenziali.

VALUTAZIONE
I criteri per una buona valutazione devono essere: condivisione, partecipazione, trasparenza, progressività, inclusività, coerenza.
Una buona valutazione deve escludere la competizione fra i dirigenti, non deve consentire valutazioni arbitrarie delle prestazioni e deve assicurare la certezza dei criteri di erogazione della retribuzione di risultato.

La CISL SCUOLA ritiene che la valutazione, debba essere centrata sulla partecipazione del valutato, sulla oggettività dei criteri, sull’indipendenza e competenza dei valutatori. Non pensiamo sia possibile una valutazione equa se è fondata solo sull’esame documentale. La valutazione dei dirigenti deve comunque vedere una fase contrattuale.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
La formazione continua costituisce una leva essenziale per lo sviluppo professionale, occorre tornare a contrattare i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività formativa a livello nazionale e regionale, recuperando spazi di autonomia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei bisogni formativi, nella progettazione e nella scelta delle attività.

RELAZIONI SINDACALI
Si deve riaffermare la funzione equilibratrice e di garanzia in tutto il territorio del Contratto Nazionale di Lavoro, in coerenza con la difesa dei due livelli contrattuali, nazionale e integrativo regionale. Quest’ultimo deve operare nel quadro delle linee definite a livello nazionale.

Roma, 14 febbraio 2018

 

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