- rileva l’intento di: uniformare l’accreditamento degli enti che erogano la formazione continua e di quelli che erogano i percorsi di formazione incentivata; l’attenzione al rafforzamento della qualità dell’offerta formativa e la necessità di assicurare maggiore trasparenza e tracciabilità dei percorsi di formazione; il tentativo di definire un sistema nazionale maggiormente integrato; il consolidamento delle funzioni della piattaforma SOFIA;
- ritiene condivisibile l’obiettivo di valorizzare la formazione in servizio quale leva strategica per il miglioramento della qualità del sistema scolastico e la definizione di criteri di qualità per i soggetti erogatori della formazione nonché la previsione di strumenti di monitoraggio e verifica dell’efficacia delle iniziative formative, rilevando, al contempo, che il testo presenta diverse criticità di tipo ordinamentale, procedurale e terminologico;
- osserva che lo schema di direttiva attribuisce alla Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione (SAFI) un insieme particolarmente ampio di competenze (comprensive di funzioni di indirizzo strategico; validazione preventiva dei piani formativi e delle singole iniziative; monitoraggio; selezione degli enti erogatori della formazione incentivata; valutazione qualitativa delle attività formative) che vanno oltre quelle previste dalla normativa e anche di difficile sostenibilità da parte della SAFI medesima;
- ritiene necessario specificare in modo più rigoroso le rispettive attribuzioni dei soggetti coinvolti, al fine di evitare sovrapposizioni procedimentali e garantire chiarezza amministrativa e trasparenza delle procedure che rischiano, se non ben definite, di rallentare l’operatività degli enti e delle scuole;
- evidenzia che il fatto di prevedere che solo l’offerta formativa pubblicata sulla piattaforma SOFIA funga da riferimento per la progettazione delle attività formative da inserire nel PTOF potrebbe determinare una eccessiva centralizzazione del sistema di formazione ed auspica pertanto che resti ferma la competenza delle istituzioni scolastiche nella definizione delle specifiche priorità;
- ritiene necessario, altresì, introdurre – al fine di garantire certezza applicativa e uniformità interpretativa – una disposizione definitoria iniziale che chiarisca le nozioni di accreditamento, qualificazione e riconoscimento dei singoli corsi, la natura giuridica dei diversi istituti e i soggetti destinatari;
- ritiene inoltre eccessivamente complesse e onerose le procedure amministrative ex-novo da parte degli enti già accreditati o qualificati (per quanto riguarda sia la formazione in servizio sia la formazione incentivata) e fortemente restrittivo il termine del 30 settembre entro il quale riproporre domanda di accreditamento/qualificazione ai sensi dei nuovi adempimenti;
- evidenzia la necessità di garantire che sulle attività di formazione ed aggiornamento si dia spazio all’espressione, come da sempre avviene, di un positivo pluralismo di soggetti e di iniziative, da riconoscere e valorizzare, anche evitando che le pur necessarie verifiche dei percorsi erogati siano declinate in termine di rigido e soffocante centralismo.