Con la nota n. 36827 pubblicata in data 21 giugno 2023 il MIM chiarisce, come già avvenuto negli anni precedenti, che i vincitori e gli idonei dei concorsi straordinari (indetti con D.D. 510/2020) le cui graduatorie sono state pubblicate tardivamente sono da ritenersi abilitati qualora abbiano avuto un contratto di supplenza di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche in uno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 o 2022/2023.
Analogamente, il servizio prestato nell’anno scolastico 2022/2023 sarà riconoscibile quale requisito abilitante per coloro che, pur essendo inseriti nelle graduatorie pubblicate negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, hanno avuto un contratto di supplenza solo in tale anno scolastico (2022/23).
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