Graduatorie per i neoassunti: nessun depennamento al superamento del periodo di prova

La legge di conversione del D.L 44/ 2022 approvata il 21 giugno scorso è intervenuta nuovamente   in tema di depennamento dalle graduatorie per coloro che sono confermati in ruolo dopo il superamento del periodo di prova. Allo stato attuale risulta abrogato quanto era previsto  al comma 3 bis dell’articolo 399 del decreto legislativo 297/94, che prevedeva per gli assunti dal 2020/2021, dopo il superamento del periodo di prova , la cancellazione da   ogni  graduatoria finalizzata  alla  stipula  di  contratti  di  lavoro  a   tempo  determinato o indeterminato  ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli  ed  esami, diverse da quella di immissione in ruolo. Tale disposizione era stata introdotta dal D.L. 126/ 2019 con modifiche al D.Lvo 297/94 finalizzate oltre che al  depennamento, a limitare la mobilità dei neossunti. Diverse sono state le modifiche successive e pertanto è attuale chiedersi  qual è la norma vigente, oggi,  in materia di cancellazione dalle graduatorie. La norma vigente è contenuta nel D.L. 36 , meglio noto come decreto legge PNRR scuola ,  all’articolo 13 comma 5. Nella versione ultima introdotta dalla legge di conversione del DL 44,  si afferma che :a  decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno  scolastico  2023/2024, il  docente  della  scuola   dell’infanzia,   primaria   e secondaria,  a qualunque  titolo  destinatario  di  nomina  a   tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, in caso di superamento del test finale e di  valutazione  finale positiva, è cancellato  da  ogni  altra  graduatoria,  di merito, di istituto o a esaurimento. Pertanto ad oggi, per coloro che sono sati assunti entro il 2022/2023 non si procede ad alcuna cancellazione. Per gli assunti a decorrere dal 23/24 , dopo il superamento del periodo di prova si procederà alla cancellazione da ogni GM, dalle graduatorie di istituto e dalle GAE. Nulla si dice delle GPS, ma da qui ad allora si chiarirà.