Indennizzo del congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.

Con la circolare n. 139 del 17 luglio 2015 con la quale l’INPS fornisce le istruzioni applicative del Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1,commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) in ordine alla modifica degli artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità/paternità in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti. L’art. 32 del T.U. maternità/paternità prevede che “per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (in precedenza nei primi 8 anni di vita) ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo”.In attuazione del nuovo T.U., l’INPS fa presente che, in via sperimentale, le nuove disposizioni riguardanti la fruizione dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio, trovano applicazione, per il solo anno 2015, per il periodo dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015. Nella circolare dell’INPS sono rappresentati due casi in cui vengono descritte le modalità di fruizione ( intera o parziale) dei periodi residuali di congedo parentale. Per l’ anno 2016 e seguenti, bisognerà aspettare gli appositi decreti legislativi che individuino la copertura finanziaria per il riconoscimento dei benefici previsti dalla riforma. Resta invece invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale:

– 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale
– 10 mesi, complessivo tra i genitori, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi;
– 10 mesi in caso di genitore solo.

La disposizione trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l’anno 2015, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall’ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore (art. 36 del T.U. paternità/paternità novellato).