Iscrizioni ai Cpia, pubblicata la circolare

ero dell’istruzione, confermando sostanzialmente le precedenti disposizioni (nota prot. n° 7755 del 3.5.2019 e nota prot. n° 29452 del 30.11.202) ha fornito ulteriori indicazioni, per l’a.s. 2023/24, in merito alle iscrizioni ai percorsi di I e II livello presso i Cpia. Gli adulti che intendono frequentare, nell’anno scolastico 2023/2024, i percorsi di istruzione di primo livello, ovvero i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, dovranno presentare la domanda di iscrizione direttamente alla sede dell’unità amministrativa dei CPIA, anche per il tramite delle “sedi associate”.

Per quanto concerne l’iscrizione ai percorsi di istruzione di secondo livello, la domanda dovrà essere presentata direttamente alle sedi dell’unità didattica dei CPIA (punti di erogazione di secondo livello), vale a dire alle Istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali tali percorsi sono incardinati; queste provvederanno a trasmettere tempestivamente, in copia, le domande ricevute alla sede centrale del CPIA con il quale hanno stipulato l’accordo di rete di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 263/2012.È consentito presentare la domanda di iscrizione anche da remoto, secondo le modalità individuate dai CPIA e dalle Istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa di riferimento.

Il termine ordinatorio per l’acquisizione delle domande è stato fissato al 31 maggio p.v. In ogni caso le iscrizioni potranno avvenire, di norma, entro  il 16 ottobre 2023.La CISL scuola, attesa la specificità dell’utenza, con particolare riferimento ai soggetti, appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 condivide la scelta del Ministero  di accogliere le domande di iscrizione ai suddetti percorsi di istruzione pervenute oltre il termine indicato del 16 ottobre 2023 per le seguenti categorie:

  • beneficiari del reddito di cittadinanza (art.1, comma 316, delle legge 197/22);
  • beneficiari dell’Assegno di inclusione (art. 3, comma 11, del decreto legge 48/23);
  • fruitori del Supporto per la formazione e il lavoro (art. 12, comma 9, del decreto legge 48/23).

In tale evenienza sarà il Collegio dei docenti a definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga.

La nota, infine, ricorda che anche per l’anno scolastico 2023/2024, è rimessa al prudente apprezzamento degli Uffici Scolastici Regionali l’opportunità di autorizzare l’attivazione di un numero di aule ‘AGORÀ’ (piattaforma cloud che permette la didattica a distanza) superiore a quello indicato nella citata nota prot. n° 7755/2019.

CPIA.Nota 7755 del 03 maggio 2019

CPIA.Nota 16358 del 17 maggio 2023