PROVE INVALSI 5 MAGGIO E INIZIATIVE DI SCIOPERO: PRECISAZIONI

Per il giorno 5 maggio 2023 alcune organizzazioni sindacali non rappresentative hanno indetto alcune azioni di sciopero. In particolare:
  • uno sciopero per l’intera giornata, con azioni che riguardano articolazioni diverse del personale (in alcuni casi tutto il personale compreso i dirigenti scolastici, in altri solo i docenti, in altro ancora solo gli insegnanti della scuola primaria);
  •      uno sciopero breve con riguardo alle attività funzionali connesse alle prove INVALSI, nella sola scuola primaria, per le attività di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione dei test INVALSI per il giorno  5 maggio;
  • uno sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione di tutte le prove INVALSI, nella sola scuola primaria, per il periodo di correzione dei test, a partire dal 5 maggio 2023 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzato da ogni singola istituzione scolastica.
Ricordiamo che il D.L 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 35/2012, art. 51, comma 2 ha previsto che la partecipazione alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti affidati all’INVALSI deve considerarsi, a tutti gli effetti, attività ordinaria di istituto.
Successivamente, il Decreto Legislativo 62 del 2017 (che detta le norme in materia di valutazione e certificazioni delle competenze) ha ribadito, all’articolo 4 comma 3, all’articolo 7 comma 5 e all’articolo 19 comma 3 che “le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d’istituto”.
Tenuto conto di quanto sopra detto, delineiamo il quadro delle possibili ricadute derivanti dalle azioni di sciopero indette per il 5 maggio.
Precettazione del personale.
Benché le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscano attività ordinarie, le stesse non rientrano tra quelle individuate come “servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per le istituzioni scolastiche” secondo l’articolo 2 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020.
Di conseguenza, è esclusa, la possibilità di ricorrere allo strumento della “precettazione” (che risulta attivabile, con riferimento all’Accordo di cui sopra, solo in riferimento alle attività rientranti tra quelle definite “essenziali”, che chiaramente non integra il caso delle rilevazioni Invalsi).
Sostituzione del personale individuato come somministratore
Considerato che il legislatore, con il D.L.5/2012 prima e con il Decreto Legislativo 62/2017 poi, ha disposo che sia la somministrazione delle prove che la loro correzione/tabulazione sono da considerare attività ordinarie ne consegue che tali attività devono essere espletate dal personale in servizio nelle singole scuole.
Se ne deduce che, in caso di astensione dal lavoro del personale che aderisce allo sciopero, l’assolvimento di tale compito, al pari di ogni altra incombenza professionale, è assoggettato alle condizioni e ai limiti stabiliti dall’Accordo che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nella scuola e dalla legislazione a tutela dello sciopero (in particolare l’art.28 della Legge 300/1970).
Nel caso della somministrazione delle prove INVALSI, non esistendo un rapporto diretto tra la somministrazione (o correzione delle prove, per la scuola primaria) e la titolarità della classe, riteniamo che l’individuazione di personale docente non aderente allo sciopero in sostituzione del docente assente non configuri la messa in atto di un comportamento antisindacale. Si tratta, in questo caso, della adozione, da parte del Dirigente scolastico, dell’esercizio di una competenza gestionale ed organizzativa finalizzata alla garanzia dell’interesse e al perseguimento delle finalità istituzionali cui, peraltro, è tenuto ad assolvere sia in via ordinaria che nel caso di sciopero del personale.
In questo senso, peraltro, si riscontrano alcune sentenze di grande rilevanza della Corte di Cassazione; in particolare, la sentenza 15782 del 19 luglio 2011 con la quale la suprema Corte non ravvisa “condotta antisindacale se non si impedisce l’astensione e si reagisce nei limiti consentiti e non assume rilievo che, in ragione del ricorso ai rimedi leciti, lo sciopero finisca per assumere una minore capacità di incidenza”.