Docenti con titolo di specializzazione conseguito all’estero e non riconosciuto, nota del Ministero

Con la nota prot.n. 140431 del 20 giugno 2025 la Direzione Generale per il personale scolastico del MIM fornisce agli Uffici Reginali le indicazioni operative riguardanti i docenti in possesso di titolo di specializzazione conseguito all’estero, e non ancora riconosciuto, che abbiano successivamente conseguito in Italia lo stesso titolo di specializzazione, a seguito della partecipazione al TFA.

Tali indicazioni sono rivolte ad applicare quanto previsto dall’art.7 comma 2-bis del D.L.71/2024. L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge citato, testualmente recita: “coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell’Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno”.

Il successivo comma 2-bis dispone che “La rinuncia all’istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall’articolo 7, comma 4, lettera e), dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell’ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all’estero di cui al comma 1”.

Per quanto sopra evidenziato, gli uffici, previa istanza degli interessati, dovranno procedere allo scioglimento della riserva e al conseguente consolidamento delle posizioni degli aspiranti: tale operazione ha effetto sulle graduatorie concorsuali, sulle GAE, sulle GPS nonché sugli eventuali contratti che ne siano derivati.

Inoltre, con riferimento alle GPS, la comunicazione di conseguimento del titolo in Italia da parte dei docenti già inseriti con riserva in prima fascia, per il biennio 24/25-25/26 e in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero determinerà lo scioglimento della riservasenza impatto sugli elenchi aggiuntivi.