Si è svolto giovedì 13 giugno il secondo incontro per il Confronto sulle operazioni di incarico dirigenziale e mobilità interregionale dei dirigenti scolastici. L’Amministrazione ha presentato una seconda bozza, recependo alcune delle proposte che la CISL Scuola aveva presentato nel precedente incontro, ma sulla quale tuttavia è stato chiesto di precisare ulteriormente alcuni punti.
Oggetto di approfondita discussione è stato il tema dell’assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale. Come ampiamente documentato, le formulazioni adottate nelle diverse delibere regionali sul dimensionamento utilizzano categorizzazioni difformi e rendono complesso delineare un comportamento omogeneo in tutto il territorio nazionale. La CISL Scuola ha citato ad esempio alcuni casi realmente riscontrati, chiarendo come dovesse essere meglio precisata l’indicazione di scuola accorpante/accorpata in relazione a soppressione e frazionamento, così come quella di fusione (con la conseguente creazione di un nuovo istituto), indipendentemente dall’attribuzione o mutamento del codice meccanografico.
Ha inoltre chiesto che sia prevista una clausola di salvaguardia per i dirigenti che, a seguito dei movimenti per dimensionamento, dovessero vedere ridotta la retribuzione di posizione parte variabile.
La CISL Scuola ha inoltre sostenuto la necessità che i dirigenti coinvolti nel dimensionamento possano comunque partecipare ai movimenti con precedenza (fase b), tanto più che è previsto, in caso di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell’ufficio dirigenziale, una nuova stipulazione dell’atto di incarico.
In particolare, la CISL Scuola ha chiesto che la formulazione relativa alla scuola accorpante sia rivista come di seguito indicato: “scuola che ingloba sedi e/o alunni di una o più scuole soppresse e frazionate”. Queste ultime (soppresse e frazionate), sarebbero da considerarsi scuole accorpate. In tali casi, secondo la bozza, il dirigente soprannumerario sarebbe individuato nella scuola accorpata. Si tratterebbe di fusione quando vi è l’istituzione di una nuova scuola derivante dalle precedenti. In tal caso i dirigenti coinvolti dovrebbero presentare istanza di nuovo incarico. Fatte salve le garanzie previste dalla legge 104/92, si terrebbero in considerazione le esperienze professionali e le competenze maturate e il maggior numero di anni nella sede di servizio sottoposta a dimensionamento e/o l’impegno a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta.
Per quanto riguarda la mobilità interregionale, la CISL Scuola ha chiesto che sia chiaramente indicata la possibilità di partecipare ai movimenti anche in costanza di incarico individuale, trattandosi di una mobilità che la norma stessa qualifica come eccezionale, e che sia esclusa la possibilità di introdurre a livello di USR criteri ulteriori rispetto a quelli richiamati a livello nazionale per l’accoglimento della domanda.
La CISL Scuola ritiene indispensabile che l’USR fornisca informativa alle organizzazioni sindacali sull’organico regionale, distinguendo chiaramente posti vacanti e posti solo disponibili; inoltre, che siano previsti controlli sulla documentazione presentata.
Come è noto, la mobilità avverrà sul 100 per cento dei posti disponibili e sul 50 per cento dell’accantonamento per il concorso regionale ordinario.
Di seguito le scadenze indicate nella bozza:
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