Di seguito la nota del MIM, fortemente sollecitata dalla Cisl Scuola, che chiarisce sulle 50 ore di formazione:
“Al riguardo si fa presente che, in considerazione dell’emanazione del suddetto decreto in un periodo già considerevolmente avanzato del percorso di formazione e di prova, di cui al citato DM 226/2022, qualora le attività formative siano state già concluse o sia residuato un numero di ore insufficienti, limitatamente all’anno scolastico 2023/2024 la mancata frequenza delle attività previste dal richiamato decreto legge non pregiudica la validità del percorso formativo.”
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