Con sentenza del 25 gennaio, il Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, Giudice Dr.ssa Laura Laureti, ha riconosciuto il diritto di una docente di ruolo, insegnate di religione, a vedersi riconosciuto come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, l’intero periodo di insegnamento pre-ruolo, svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato con relativa condanna del MIUR a collocare la docente nella posizione stipendiale maturata in seguito all’intero servizio pregresso svolto, nonché a corrispondere le differenze retributive dovute, nei limiti della prescrizione.
Il Tribunale di Frosinone ha ritenuto inconsistenti i rilievi svolti dal Miur circa la particolare qualifica della docente, insegnate di religione, nonché in relazione al D.P.R. n. 399 del 1988 art. 4 comma 3, ove è emerso dal decreto di ricostruzione carriera sia stato applicato l’art. 485 del D.Lgs 297/1994, “inoltre il fatto che il riconoscimento integrale, sia ai fini giuridici sia economici, dell’anzianità di servizio pre-ruolo avvenga in modo graduale nel tempo (al raggiungimento del 18° anno di anzianità) non esclude che prima di tale momento sussistano le illegittimità descritte”.
Inoltre, aderendo all’orientamento espresso dai giudici di merito, ha ritenuto che l’anzianità di servizio costituisce ex sé un fatto giuridico non suscettibile di prescrizione.
Il Tribunale di Frosinone ha motivato la propria pronuncia sull’assunto che l’art.485 comma 1 del D.Lgs. 297/1994, che disciplina la materia in esame, non riconoscendo al lavoratore a tempo determinato tutti gli scatti di anzianità come ai lavoratori a tempo indeterminato, si pone in violazione della clausola 4 comma 1 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ricordando le pronunce della Corte di Giustizia Europea.