L’Aran, rispondendo ad alcuni quesiti formulati da parte di Istituzioni Scolastiche sui permessi retribuiti rispetto al personale a tempo determinato, chiarisce alcuni punti:
1) Gli effetti del CCNL decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione (18/01/2024);
2) I 3 giorni di permesso retribuito, ai sensi dell’art. 35, comma 12, CCNL 18/01/2024, non andranno riproporzionati in quanto non risulta rilevante il giorno di decorrenza del CCNL quanto la tipologia del contratto in essere nel momento di inizio della vigenza, un contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
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