Come è ormai ampiamente noto la sezione regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, con una interessante delibera riguardante un decreto di inquadramento di un DSGA, ha deciso, con motivazioni sicuramente condivisibili, di dichiararlo conforme a legge ammettendolo in conseguenza al visto di registrazione. E’ stata riconosciuta la legittimità del provvedimento laddove disponeva la ricostruzione di carriera, successivamente al 24 luglio 2003, per il servizio di ruolo e non di ruolo prestato anteriormente al primo inquadramento effettuato dal 1° settembre 2000 sulla base di quanto disposto dall’articolo 8 del CCNL del 9 marzo 2001 (e cioè con il metodo della temporizzazione).
Le conclusioni della Corte regionale sono chiare:
“…………l’istituto della temporizzazione applicato solo in fase di primo inquadramento, alla luce di quanto disposto dall’articolo 142 citato cede il posto alla ricostruzione di carriera dal 24 luglio 2003 come istituto generale che permette il recupero dell’anzianità residua solo ai fini di un trattamento economico da maturarsi in un momento anteriore evitando una ulteriore penalizzazione stipendiale a soggetti inquadrati in fase di prima applicazione con anzianità inferiori all’effettiva.
Diversamente interpretando, infatti, si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento a parità di mansioni e di inquadramento contrattuale all’interno di una stessa categoria di soggetti provenienti da un medesimo concorso di responsabile amministrativo per il solo effetto dello scorrimento di una graduatoria rimesso solo ad un criterio temporale.
Non può infine non costatarsi che di fatto la creazione di graduatorie permanenti a scorrimento ha determinato disparità di trattamento tra chi risultato idoneo, per il solo fatto di essere stato inquadrato successivamente al 24 luglio 2003, ha potuto usufruire della ricostruzione di carriera e chi, invece, pur risultando vincitore di concorso (da responsabile amministrativo) è stato immesso nel ruolo di DGSA prima del 24 luglio 2003 e pertanto ha subito l’applicazione dell’istituto della temporizzazione.”
Sulla base di quanto affermato dalla decisione della Corte dei conti per l’Abruzzo riteniamo quindi possibile avviare una azione volta al recupero dell’anzianità retributiva per i Direttori dei servizi nei cui confronti è stato disposto l’inquadramento attraverso il metodo della temporizzazione, chiedendo che a decorrere dalla stipula del CCNL del 24 luglio 2003 venga riconosciuta l’anzianità maturata, nella misura prevista dalle disposizioni richiamate dall’articolo 66 del CCNL del 4 agosto 1995, ritenuto pienamente applicabile in virtù del richiamo effettuato dall’articolo 142, lettera f), punto 8, del richiamato CCNL del 2003.
In attesa di fornire istruzioni più ampie sulle modalità di gestione della controversia, inviamo in allegato uno schema di istanza di ricostruzione di carriera che deve essere presentato all’istituzione scolastica di servizio, sia per l’interruzione dei termini di prescrizione sia per porre le basi di un eventuale ricorso al giudice del lavoro.
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