Conferma dei supplenti su posto di sostegno, illustrate ai sindacati le istruzioni operative in via di emanazione

Si è svolto oggi, giovedì 29 giugno, l’incontro di informativa al MIM sulle Istruzioni operative in materia di continuità didattica dei docenti a TD su posto di sostegno. La possibilità di avere la conferma anche per il prossimo anno sul posto di sostegno per i docenti che hanno avuto la supplenza nell’anno in corso è prevista, come è noto, dal DM 132/2025, applicativo di una specifica norma di legge.

Sulle modalità con cui attuare tali disposizioni è stata diramata il 7 maggio una nota del Dipartimento Istruzione, a seguito della quale la CISL Scuola ha richiesto un incontro finalizzato a fare maggior chiarezza dirimendo possibili dubbi interpretativi su aspetti che risultano fondamentali sia per una corretta gestione delle operazioni da parte delle scuole e degli uffici scolastici, sia per agevolare la comprensione, da parte di tutto il personale interessato, dei meccanismi con cui saranno assegnate le supplenze sul sostegno del prossimo anno.

Nel corso dell’incontro, rivelatosi molto utile, è stata illustrata ai sindacati la nota che sarà inviata in giornata agli USR.
Queste, in sintesi, le informazioni ricevute:

  • i docenti interessati dalla possibile conferma in quanto assunti su sostegno con supplenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, anche su spezzone, sono:
  1. quelli forniti di titolo di specializzazione, assunti a qualunque titolo (GAE – GPS- G.I o da Interpello);
  2. quelli non specializzati assunti da GPS II fascia di sostegno individuati con procedura informatizzata dagli Uffici Provinciali;
  3. quelli non specializzati individuati per incrocio fra GAE e GPS individuati con procedura informatizzata dagli Uffici Provinciali.
  •  i dirigenti scolastici acquisiscono l’eventuale richiesta delle famiglie degli alunni con disabilità certificata per la conferma dei soli docenti che si trovino nelle condizioni di cui sopra entro il 31 maggio;
  • i dirigenti valutano, anche sentito il GLO, le condizioni per procedere alla conferma del docente e, entro il 15 giugno, provvedono a inviare i nominativi dei docenti confermabili agli uffici territoriali attraverso apposita funzione SIDI. Sono da tenere agli atti della scuola la richiesta di conferma da parte della famiglia e l’esito della valutazione effettuata dal dirigente, che deve essere comunicata alla famiglia e al docente. Qualora il docente comunichi di non essere interessato alla conferma non si procede all’inserimento al SIDI del nominativo. La volontà del docente di essere confermato con precedenza assoluta andrà dichiarata al momento della presentazione della domanda informatizzata di supplenza. Pertanto ogni eventuale dichiarazione di interesse alla conferma richiesta al docente dal dirigente scolastico non è vincolante fino a quel momento.
  • Al momento della presentazione delle domande di supplenza, solo i docenti per cui ricorrano le condizioni sopra descritte avranno a disposizione una specifica opzione per esprimere la volontà di essere riconfermati sulla scuola dove hanno svolto la supplenza nel 2024/25.

Il docente sarà riconfermato solo se nell’elaborazione di un primo bollettino provinciale (denominato “bollettino zero”), che sarà tenuto agli atti dall’ufficio ma non pubblicato, risulterà destinatario – in base alla propria posizione in graduatoria e in base alle preferenze espresse – di una qualsiasi supplenza (posto intero, spezzone, fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, posto comune o posto di sostegno).

La riconferma avverrà sulla disponibilità presente nella scuola assegnata e secondo le opzioni richieste (tipo di contratto e durata della supplenza).

Il docente confermato su spezzone potrà essere destinatario di completamento solo nel primo bollettino o nei successivi bollettini, secondo le regole previste dall’Ordinanza Ministeriale.

Anche il docente di ruolo che ha avuto una supplenza ai sensi dell’art. 47 del CCNL ha titolo alla conferma, ovviamente qualora sia ancora interessato alle supplenze.