Congedo straordinario per genitori di figli in quarantena, cosa fare in sintesi

A seguito di diversi quesiti circa la possibilità dei dipendenti genitori di figli conviventi in quarantena di fruire dello specifico congedo straordinario, si ritiene opportuno fornire un riepilogo delle disposizioni interessate.

LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO GENITORE PER QUARANTENA FIGLIO CONVIVENTE
Il nuovo art. 21-bis del DL 104/2020 ha disciplinato la possibilità del genitore dipendente di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi ovvero all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche sia pubblici che privati.
La possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile è prevista anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché’ nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici, con una indennità del 50% della retribuzione.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
NB: Il comma 6 dell’art. 21-bis ha previsto che tale beneficio può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

CONGEDO GENITORE PER SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA (regioni ad alto rischio di contagio – rosse)
Il nuovo art. 22-bis del DL 137/2020 inserito in sede di conversione dalla Legge 176/2020, ha previsto, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la facoltà per i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per i periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità’ pari al 50 per cento della retribuzione stessa con copertura di contribuzione figurativa.
Lo stesso beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
NB: la disposizione prevista dal nuovo art. 22-bis del DL 137/2020 è ad oggi vigente e pertanto fruibile da parte dei soggetti interessati, sebbene la norma stessa abbia, al comma 5, autorizzato la spesa di 2,4 milioni di euro per garantire la sostituzione del personale che usufruisce dei benefici solo per l’anno 2020.