Riportiamo il Decreto Interministeriale MIM/MEF prot.n. 124 del 30/06/2025 (anche i basso) con il quale si determina la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi, definita per l’anno scolastico 2026/2027 nel rispetto dei criterifissati all’articolo 1 del medesimo.Le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi non può superare n. 7.389 unità ed il numero di sedi scolastiche attivabili e la loro distribuzione tra le regioni per l’anno scolastico 2026/2027 sono indicate nella tabella parte integrante del decreto.
L’aggiornamento della consistenza organica nazionale dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi oggetto degli incarichi di elevata qualificazione riconosciuti ai dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione per l’anno scolastico 2026/2027avviene sulla base dei dati ISTAT aggiornati riferiti alle Previsioni della popolazione – Anni 2023-2080, fermo restando che tale consistenza organica non può essere superiore al contingente nazionale di n. 7.389 comprensivo delle scuole con lingua di insegnamento sloveno del Friuli Venezia Giulia, fermo restando quanto indicato alsuccessivo comma 3, ai sensi dell’articolo 1, comma 83-octies della legge n. 107/2015.
Come per l’anno scolastico 2025/2026, anche per l’anno scolastico 2026/2027, il Friuli Venezia Giulia può attivare per le scuole con lingua di insegnamento sloveno un numero di autonomie scolastiche in deroga ai contingenti definiti per le medesime scuole dal DI n. 127 del 2023, in misura tale da non superare il contingentedi n. 14 istituzioni scolastiche definito per le stesse dal DMn. 70 del 2023 e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.
Il numero di sedi scolastiche attivabili per l’anno scolastico 2026/2027 in ogni Regione è determinato utilizzando come coefficiente di calcolo il valore 938, relativo al numero di alunni, di cui all’articolo 1, comma 5 del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze30 giugno 2023, n. 127.
Per rendere graduale il decremento del numero delle sedi in applicazione della nuova disciplina, il numero di sedi stabilito ai sensi del presente articolo, applicando le previste forme di compensazione interregionale, viene incrementato di un fattore percentuale mediamente pari a 1,60% nell’anno scolastico2026/2027.
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