Guida per le lavoratrici. Astensione obbligatoria anticipata o prorogata per lavori pericolosi: riguarda anche i lavoratori della scuola.
Con l’inizio dell’anno scolastico intendiamo ricordare alle lavoratrici le condizioni eventuali per cui richiedere, in caso di gravidanza, l’astensione obbligatoria anticipata o prorogata.
Il Capo II e III del DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 prevedono, al sussistere di effettive situazioni di rischio, una serie di norme e di misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino al settimo mese di età del figlio. Le situazioni di rischio riguardano anche alcune categorie di lavoratrici della scuola e cui raccomandiamo, se interessate, di leggere attentamente la GUIDA elaborato dalla Cisl Scuola e scaricabile al link in fondo all’articolo.
Di seguito accenniamo soltanto alle figure che possono usufruire delle misure tutelari e i periodi coperti. Per il resto rimandiamo alla guida suddetta.
Nella scuola le figure che possono essere coinvolte sono:
PERIODI INTERESSATI DAL RISCHIO
Una volta verificata l’esistenza di una situazione di rischio possono essere previste misure per coprire i seguenti periodi (uno solo od entrambi):
– dall’inizio dello stato di gravidanza fino a due mesi prima del parto (data di inizio dell’astensione obbligatoria);
– dai tre mesi dopo il parto (termine dell’astensione obbligatoria) fino al settimo mese del nascituro.
SCARICA QUI LA GUIDA CISL SULL’ASTENSIONE ANTICIPATA O PROROGATA PER LAVORI PERICOLOSI
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