Sintesi delle norme relative alle responsabilità connesse all’obbligo di vigilanza degli alunni
– art. 29 comma 5 CCNL scuola 2006-2009, riconfermato dal CCNL scuola 2016-2018, è previsto che gli insegnanti sono tenuti a trovarsi
in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi, questo per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni;
– Art.2047 c.c. … in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla
sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto;
– Art.2048 c.c. i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei
loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. le persone indicate sono liberate da responsabilità soltanto se
provano di non aver potuto impedire il fatto
– Art.61 l.312 dell’11/7/80 la responsabilità del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna , elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione ai comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio di vigilanza degli alunni stessi.
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