Ricordiamo agli iscritti Cisl Scuola che, all’atto dell’iscrizione al sindacato, tra gli altri benefici, sono previste diverse coperture assicurative.
Altrove abbiamo già parlato della polizza per infortuni in servizio o in itinere.
Segnaliamo, in questo, caso, l’esistenza di due polizze assicurative riservate ai dirigenti scolastici, di ruolo e non, titolari o reggenti.
Riportiamo di seguito alcune informazioni a mero titolo esemplificativo e NON esaustivo. Per ogni dettaglio gli interessati sono pregati di contattare la sede Cisl Scuola di Frosinone
Esclusivamente a titolo esemplificativo si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza, nei termini precisati al precedente punto, si intende estesa ai danni verificatisi a seguito di:
-nomina e licenziamento di supplenti, docenti o di personale ausiliario e amministrativo;
-distribuzione interna delle cattedre;
-applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto per la formazione delle classi;
-individuazione dei docenti e non docenti soprannumerari in caso di contrazione dell’organico;
-applicazione delle norme di legge nella compilazione dell'orario di servizio dei docenti e del personale ausiliario e di segreteria;
-concessione degli esoneri di studenti dalle lezioni di educazione fisica;
-concessione di congedi o aspettative al personale docente e non docente;
-applicazione delle norme che regolano gli scrutini trimestrali e/o quadrimestrali e gli scrutini per l’ammissione degli studenti agli esami di maturità,
nonché gli esami previsti per gli allievi delle scuole medie e gli esami di idoneità nelle scuole e negli Istituti di ogni ordine e grado;
-applicazione delle norme che regolano I’adozione dei libri di testo;
-applicazione delle norme che disciplinano I’attuazione del calendario delle lezioni previste dal Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I);
-applicazione delle norme che disciplinano I’attuazione dei viaggi di istruzione in Italia e all’estero;
-esercizio di temporanea funzione di ispettore, commissario, direttore dei corsi di aggiornamento, presidente, per esami di qualsiasi genere, conferite
dal Centro Servizi Amministrativi, dall’Ufficio Scolastico Regionale o dal M.P.I.;
-applicazione delle norme che disciplinano i rapporti con docenti e non docenti.
Sono inoltre compresi, fermo restando quanto previsto al precedente punto, i danni di cui l'Assicurato debba rispondere per:
-errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili ed immobili della scuola e di documenti di ogni genere;
-mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo, docente, tecnico, ausiliario, alla custodia dei beni della scuola;
-errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e I’esercizio del bilancio contabile della scuola;
-errata conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e A.T.A.;
-errata conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A. per ricostruzione di carriera, errata conteggio delle ritenute fiscali, contributi
assicurativi e previdenziali riguardanti emolumenti di qualsiasi tipo;
-mancata individuazione di situazioni di pericolo all’interno della scuola, con particolare riguardo allo state delle strutture edilizie e della situazione
igienica, nonché mancata vigilanza su situazioni che possano far presagire ragionevolmente pericoli per l’incolumità fisica degli studenti, dei docenti e
non docenti e di ogni altro operatore scolastico;
-esecuzione di delibera degli organi collegiali.
2. Polizza assicurativa per la tutela legale (sintesi):
la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora:
– sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione
– sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato
– debba presentare opposizione avanti al Giudice competente avverso l’Ordinanza – Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa.
– debba sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale di terzi;
– debba sostenere controversie per procedimenti di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione;
– debba sostenere la difesa per controversie avanti la Corte dei Conti con il limite di € 5.000,00 per vertenza;
– debba sostenere controversie di diritto di lavoro per la fase giudiziale con esclusione di quelle avente carattere sindacale.
la garanzia include inoltre la tutela dei diritti dell’Assicurato in conseguenza di eventi connessi alla circolazione stradale, sempreché in occasione dell’espletamento delle funzioni professionali assegnate
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