PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY: NESSUN DATO RIGUARDANTE LA DISABILITA’ DEI DOCENTI DEVE ESSERE RIPORTATO NELLE GRADUATORIE ON LINE

Il Garante della privacy, con proprio provvedimento n 426 del 25 Settembre 2014, ha dichiarato illecito il trattamento di dati riguardanti la disabilità dei docenti effettuato da un Ufficio scolastico regionale ed ha vietato l’ulteriore diffusione in Internet di dati sensibili riguardanti la salute e altre informazioni non pertinenti riguardanti i docenti rispetto alle finalità della pubblicazione delle graduatorie . Sul sito web dell’USR erano infatti state pubblicate le graduatorie dei docenti con i rispettivi allegati tra i quali spiccavano gli elenchi dei “riservisti, gruppo 2: disabili art. 1, l. n. 68/99”, corredati da una legenda in cui erano indicati i benefici connessi: la precedenza nell’assegnazione della sede per le persone con gravi invalidità ed i relativi titoli di preferenza per gli insegnanti non vedenti. Le graduatorie inoltre, riportavano in chiaro, oltre ai dati identificativi degli interessati, il codice fiscale e il numero di figli a carico, tutte notizie eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità della pubblicazione delle graduatorie. Inoltre, le informazioni predette erano immediatamente reperibili in rete, nei più diffusi e comuni motori di ricerca, mediante l’inserimento delle generalità degli interessati .Il Garante ha prescritto all’Ufficio scolastico regionale di conformare, per il futuro, la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni del Codice privacy ed alle Linee guida in materia di trasparenza e pubblicità, osservando in particolare il divieto di diffusione dei dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.