RICORSO PER L’ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO ANCHE AI SUPPLENTI BREVI E SALTUARI R.P.D. (docenti) E C.I.A. (personale ATA)
Con l’Ordinanza nr.20015/2018 la Corte di Cassazione ha riconosciuto anche ai docenti supplenti brevi e saltuari il diritto a percepire la “Retribuzione Professionale Docenti”, la cui corresponsione ad oggi viene riservata, invece, ai soli titolari di contratto a tempo indeterminato e determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
La Corte di Cassazione ha di fatto confermato il principio della piena equiparazione tra lavoratori tempo determinato e indeterminato ai fini del diritto all’intero assegno tabellare, compresi quindi la Retribuzione Professionale Docenti per il personale docente e il Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA.
La pronuncia della Corte di Cassazione è efficace esclusivamente per le parti in causa, non essendo possibile un’automatica estensione del giudicato “erga omnes”.
Di conseguenza, I SUPPLENTI BREVI E SALTUARI per vedersi riconosciuto il diritto alla RPD e alla CIA devono attivare uno specifico ricorso individuale innanzi il Giudice del Lavoro territorialmente competente.
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Gli interessati, per tutte le informazioni, dovranno rivolgersi ai seguenti numeri:
Per la zona di Frosinone: Avv. Raffaele Boianelli – 0775871142
Per la zona di Sora: Avv. Paolo Zinzi – 3490756896
Per la zona di Cassino: Avv. Lorenza Meleo 3283218906
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