Nell’adunanza plenaria svoltasi ieri, 21 ottobre, in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso parere favorevole all’unanimità, alla luce delle considerazioni esposte, sullo schema di decreto recante «Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106».
- evidenzia, in primis, le specifiche modifiche introdotte in materia dall’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;
- sottolinea che, in sostanza, è disciplinata in maniera diversa l’ammissione alla prova orale degli aspiranti che partecipano alle procedure concorsuali ordinarie, prevedendo che «Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi»;
- sottolinea altresì sia che tale nuova disposizione si applica alle prossime procedure concorsuali sia che, in considerazione dei tempi necessari per pervenire all’emanazione del prossimo bando di concorso previsto nell’ambito della Riforma del PNRR, lo schema di decreto in esame prevede – per permettere una gestione più funzionale di tutte le procedure concorsuali e una loro conclusione nei tempi previsti per il raggiungimento del target PNRR – anche la riduzione dei tempi di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso da trenta a venti giorni (a tal proposito il CSPI ravvisa anche una necessaria tempestività nella nomina delle commissioni esaminatrici, valutando le migliori condizioni per l’espletamento delle funzioni);
- mette in evidenza la sanatoria riguardante i programmi specifici delle classi di concorso AK24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (ebraico) e AM24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (neogreco);
- rileva, anche allo scopo di evitare l’insorgere di eventuale contenzioso, la necessità che l’Amministrazione valuti la definizione di modalità tecniche che consentano ai candidati la conoscenza della propria posizione, anche in relazione alle riserve.